Detassazione premi di risultato e nuovi fringe benefit

LA LEGGE DI BILANCIO 2017

introduce però alcune novità: la prima novità consiste nel limite massimo agevolabile che viene elevato da 2.000,00 euro a 3.000,00 euro. Tale limite è ulteriormente incrementato a 4.000,00 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro. Altra novità è il limite massimo di reddito di lavoro dipendente prodotto nell’anno precedente a quello nel quale il premio è erogato, per poter accedere al regime fiscale agevolato. Il tetto sale a 80.000,00 euro contro i 50.000,00 previsti nel 2016. La Legge di bilancio 2017 promuove il Welfare Aziendale estendendo anche ai fringe benefit la possibilità di essere fruiti in alternativa al premio di risultato. Ovviamente tale previsione deve essere presente nella contrattazione di secondo livello regolarmente depositata presso la Direzione Territoriale del Lavoro.

Nell’ipotesi in cui il lavoratore scelga di avvalersi di questa possibilità è prevista, con l’inserimento del comma 184-bis, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente e nemmeno all’imposta sostitutiva dei contributi alle forme pensionistiche complementari, i contributi di assistenza sanitaria, il valore delle azioni di cui all’art. 51 c. 2 lett g) del Dpr 917/86.

Una nuova tipologia di fringe benefit

La Legge di bilancio inserisce una nuova tipologia di fringe benefit modificando l’art. 51 del TUIR integrandone il comma 2 con la lettera f-quater:

“i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana …”

Al comma 162 della Legge di bilancio, infine, si stabilisce che “Le disposizioni di cui all’articolo 51, comma 2, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da ultimo modificate dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, si interpretano nel senso che le stesse si applicano anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in conformit°’ a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale.”